L’etichettatura nel settore abbigliamento: informazioni obbligatorie e volontarie

image003L’etichetta rappresenta uno degli strumenti più importanti che i consumatori hanno a disposizione per tutelarsi. La correttezza delle indicazioni e la chiarezza dei contenuti rappresentano i primi indicatori della serietà del produttore e, quindi, dell’affidabilità del prodotto acquistato.
Oltre al nome del marchio e alla taglia, ci possono essere molte altre informazioni sulle etichette dei capi; in particolare dove è stato prodotto, in quali materiali è stato realizzato e le istruzioni di lavaggio.
Le informazioni riportate sull’etichetta dei capi devono figurare in lingua italiana, e devono essere redatte in modo chiaro, facilmente leggibile e tali da non indurre in inganno il consumatore.
L’etichetta deve essere applicata direttamente sul capo in modo tale da renderne difficile la sua rimozione, deve essere cucita, graffata o allacciata ad un cordoncino fissato al capo.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
L’etichetta di un prodotto d’abbigliamento deve riportare i riferimenti al produttore (nome o marchio commerciale), ovvero il fabbricante del prodotto finito stabilito nella Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Se il produttore non è localizzato nella Unione Europea, i riferimenti devono intendersi al primo operatore commerciale localizzato sul territorio comunitario.

L’etichetta inoltre deve riportare l’indicazione della composizione del capo, ovvero la/e fibra/e in esso contenute.
Le regole per la compilazione dell’etichetta di composizione sono differenti a seconda che il prodotto sia:

  1. ottenuto unicamente da una fibra tessile;
  2. ottenuto da due o più fibre tessili, delle quali almeno una pari all’85% del peso totale;
  3. ottenuto da due o più fibre tessili, delle quali nessuna pari all’85% del peso totale.

Se il prodotto è ottenuto unicamente da una fibra tessile, l’etichetta di composizione deve riportare il nome della fibra, preceduta dall’indicazione “100%” o “Puro” o “Tutto”.

Se il prodotto è ottenuto da più fibre tessili, delle quali almeno una pari all’85%, l’etichetta di composizione può riportare, in via alternativa:

  1. l’indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all’85%, seguita dalla relativa percentuale;
  2. l’indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all’85%, seguita dall’indicazione “minimo 85%”
  3. la composizione completa del prodotto

Se il prodotto è ottenuto da più fibre tessili, delle quali nessuna pari ad almeno l’85%, l’etichetta di composizione deve riportare l’indicazione di almeno due delle principali fibre presenti, seguite dalla relativa percentuale in peso; le rimanenti fibre devono essere indicate successivamente, con l’indicazione percentuale relativa alla loro presenza in peso.
Tutte le fibre presenti in quantità non superiore al 10% in peso del prodotto finito possono essere menzionate con l’indicazione “Altre fibre” seguita dalla percentuale globale; se invece tali  fibre  vengono  menzionate,  le  denominazioni  devono  essere accompagnate dalla relativa percentuale.

Nelle etichette possono essere presenti delle indicazioni denominate qualificativi:

  • “vergine”: indicazione ammessa solo in riferimento alla lana che non è stata incorporata in  un prodotto  finito  e/o  non  ha subito  altre operazioni o trattamenti che ne abbiano danneggiato la composizione, se non quelli previsti per la realizzazione del capo; in caso di utilizzo di lana  in mischia  assieme  ad  altre  fibre,  il  termine “vergine”  ad  essa associato può essere utilizzato solo se la fibra è presente per almeno il 25% del peso totale del capo; mentre; “vergine” può essere sostituito con il termine “di tosa” (lana di tosa).
  • “misto lino”: indicazione ammessa solo in riferimento ai prodotti tessili realizzati con ordito in puro cotone e trama in puro lino e nei quali il lino è presente in quantità non inferiore al 40% del peso totale del tessuto; tale indicazione deve essere obbligatoriamente seguita dalla dicitura “Ordito puro cotone e trama puro lino”;
  • “fibre varie” o “composizione tessile non determinata”: tali indicazioni sono ammesse in pochi e ristrettissimi casi, e solo per quei prodotti la cui composizione sia difficile da determinare al momento della fabbricazione.

Nei prodotti che sono composti da due o più tessuti ciascuno dei quali con una diversa composizione fibrosa l’etichetta di composizione deve riportare la composizione fibrosa di ciascuno dei tessuti presenti, menzionando la componente o parte alla quale è riferita.
Due prodotti tessili che sono un insieme inseparabile, poiché venduti obbligatoriamente assieme, e che presentano la stessa composizione fibrosa possono riportare una etichetta di composizione globale riferita ad entrambi pezzi.

L’etichetta di origine “Made in…” è un’informazione obbligatoria, che le imprese produttrici devono dichiarare circa lo Stato di provenienza del prodotto, nel rispetto della normativa comunitaria.
Per l’attribuzione dell’origine, si applicano le regole previste dalla normativa europea doganale la quale stabilisce che il nome del Paese deve corrispondere a  quello  dove  è avvenuta  l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale atta a dare le caratteristiche di prodotto nuovo.

La marcatura CE è un’informazione obbligatoria sui prodotti che riguardano la sicurezza e la protezione.
Essa, apposta sui prodotti destinati ai mercati dell’unione europea, è il mezzo con il quale il produttore dichiara la conformità di tali prodotti alle direttive comunitarie che ne stabiliscono i requisiti essenziali e specifici.

INFORMAZIONI VOLONTARIE
Assieme alle informazioni obbligatorie, il produttore può integrare l’etichetta con indicazioni facoltative utili ad orientare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto acquistato.
Le indicazioni facoltative più diffuse e adottate dagli operatori del settore sono quelle relative alla manutenzione del prodotto ed alle caratteristiche di qualità della materia prima e/o del processo produttivo.

Adottata da tutti gli operatori commerciali ed ampiamente diffusa sulla quasi totalità degli articoli immessi in commercio è l’etichetta di manutenzione, strumento di grande utilità per il consumatore.
Questa etichetta permette di conoscere le tecniche di trattamento per la pulizia di un capo: essa consente di mantenerlo più a lungo nel suo aspetto originario e di proteggerlo da eventuali danni irreversibili durante i processi di manutenzione.
I pittogrammi utilizzati sulle etichette di manutenzione sono comprensibili in tutti i Paesi indipendentemente dalla lingua parlata, essi vengono integrati con simboli e/o numeri complementari relativi alle modalità operative da adottare in ciascuna attività di manutenzione. Sulle etichette di manutenzione è inoltre consentito aggiungere, indicazioni addizionali che chiariscono ed integrano le istruzioni di manutenzione (es. “lavare separatamente”, “stirare al rovescio”, ecc.).
L’etichetta di manutenzione deve essere applicata direttamente sull’articolo, e in modo tale da risultare difficilmente rimovibile; deve essere realizzata in materiali resistenti ai lavaggi ed a tutti i trattamenti di manutenzione indicati; i pittogrammi, infine, devono essere riportati in grandezza tale da poter essere facilmente leggibili dal consumatore.

Altre etichettature volontarie sono i marchi di certificazione rilasciati da organismi riconosciuti (a livello nazionale o internazionale) per attestare che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o  metodologie  di  processo  più  restrittivi  rispetto  a quelli previsti dalla normativa vigente, si tratta di strumenti per la valorizzazione dell’eco-efficienza del prodotto tessile. Esempi sono i marchi: Ecolabel, Oeko-Tex Standard 100, Global Organic Textile Standard, Blue Angel Mark.

I controlli sull’etichettatura e composizione dei prodotti del comparto moda vengono svolti a livello nazionale e comunitario.
A livello nazionale l’attività di controllo fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico, la vigilanza viene svolta presso i laboratori di produzione, i magazzini ed anche i punti vendita, e si esplica attraverso la verifica dei contenuti dell’etichetta e  della  composizione  dichiarata avvalendosi, per quest’ultima attività, dei laboratori di analisi autorizzati dal Ministero stesso.
Se un’etichetta non corrispondente alla reale composizione del prodotto o si incorre in prodotti tessili senza etichetta oppure etichetta compilata in modo scorretto sono previste sanzioni e ritiro del prodotto dal commercio.

Fonti: Gazzetta Ufficiale – Camera di commercio di Brindisi – Camera di commercio di Verona

Riapertura attività dal 4 maggio

A seguito del DPCM del 26 aprile 2020 relativo alla Fase 2, la nostra azienda riaprirà ufficialmente lunedì 4 maggio,…